Canone R.A.I., ovvero l’imposta dovuta per il semplice possesso di uno o più apparecchi televisivi ovvero, come specificato nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Se fino al 2015 tale imposta era forse la più evasa, dal 2016 probabilmente diventerà una delle più “virtuose”… Perchè?
Perchè dal 1 gennaio 2016, l’esistenza di un’utenza elettrica domestica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente, quindi chiunque sia intestatario di un’utenza elettrica domestica si vedrà addebitato in bolletta il canone di abbonamento.
Quanto e come si paga
Con la legge di Stabilità 2016 è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016.
Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
Modello per non pagare il canone
Alzi la mano chi sa che il 16 maggio scade il termine per l’invio della comunicazione contenente l’autocertificazione sul mancato possesso dell’apparecchio televisivo o su altre cause che esentano dall’imposta.
Il 24 marzo 2016 è stato infatti emanato da parte dell’Agenzia delle Entrate il modello necessario a rendere all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione sostitutiva, da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per comunicare quelle situazioni in cui il contribuente si ritrova e che non rendono addebitabile il costo del canone RAI.
In data 21 aprile 2016 tale modello è stato aggiornato e con esso anche il termine entro cui presentarlo (30 aprile se spedito a mezzo del servizio postale ovvero entro il 10 maggio se presentato con modalità di presentazione telematica).
Chi può non pagare il canone?
Occorre presentare il modello per non pagare il canone in questi tre casi:
- se nessun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni, non detiene alcun apparecchio televisivo;
- se nessun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni, non detiene alcun apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 la denuncia di cessazione per suggellamento (caso davvero raro);
- se il canone è già pagato da un altro componente della stessa famiglia anagrafica, intestatario di un’altra utenza elettrica: in questo caso occorre inviare l’autocertificazione fornendo il codice fiscale della persona intestataria del canone.
IMPORTANTE: A differenza della richiesta di addebito in capo ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (terzo caso) che ha valenza fino al venir meno dei presupposti, la dichiarazione di non detenzione (primo e secondo caso), ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la situazione di non detenzione.
Cosa si intende per famiglia anagrafica?
Ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 223/1989, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
CASI DI COMPILAZIONE
CASO 1: Non detenzione di alcun apparecchio TV e successivo acquisto
Il Sig. Rossi è intestatario di un’utenza elettrica domestica e nessun componente della sua famiglia anagrafica detiene un apparecchio TV. Inoltre nessun altro componente della famiglia è intestatario di utenze elettriche.
In questo caso il Sig. Rossi può presentare la dichiarazione sostitutiva e barrare la relativa casella del Quadro A del modello.
Successivamente a tale dichiarazione viene acquistato una apparecchi TV.
In tal caso egli deve presentare il modello compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del quadro A; tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
CASO 2: Utenze elettriche intestate a due soggetti della stessa famiglia anagrafica
Il Sig. Rossi è titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione principale in cui vive con la moglie e dove è presente una TV; la moglie del Sig. Rossi è titolare dell’utenza elettrica della seconda casa, dove è presente un’altra TV.
In questo caso, dato che marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta.
In tal caso la moglie deve presentare il modello barrando la casella del quadro B sezione “dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del marito. In questo modo il dichiarante non avrà alcun addebito di canone nell’utenza a lui intestata.
CASO 3: Utenze elettriche intestate a due coniugi con residenze anagrafiche diverse
Il Sig. Rossi e sua moglie hanno residenze diverse e sono intestatari delle relative utenze elettriche; in questo caso si vedranno recapitare entrambi il canone RAI in bolletta.
L’unico caso in cui un coniuge con residenza diversa dal partner può non pagare il canone è quello di non possesso del televisore; per non vedersi addebitato il canone in bolletta il coniuge che non detiene un TV dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva e barrare la relativa casella del Quadro A del modello.
CASO 4: Detenzione di un apparecchio TV utilizzato solo come monitor PC
Il Sig. Rossi, anche se utilizza il monitor TV solo per il PC, non potrà sottrarsi al versamento del canone RAI, in quanto detiene un apparecchio adatto ad essere utilizzato come TV.
Chi invece possedesse SOLO un monitor che non può essere adattato alla ricezione delle radioaudizioni (come la maggior parte dei monitor PC) non dovrà pagare il canone RAI e sarà quindi soggetto a dichiarare la non detenzione di apparecchi TV.
CASO 5: Appartamento in affitto o comodato d’uso
In caso di affitto o comodato d’uso, il soggetto obbligato al pagamento del canone RAI è il detentore dell’apparecchio TV ovvero l’affittuario/comodatario; il padrone di casa non ha quindi alcun obbligo.
Vi possono essere 2 casi:
- utenza intestata all’inquilino: il canone verrà addebitato in bolletta. Qualora l’inquilino faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa del coniuge o dei genitori) deve presentare il modello barrando la casella del quadro B sezione “dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del soggetto intestatario dell’utenza elettrica nell’abitazione di residenza. Qualora invece l’inquilino fosse titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale per un’altra abitazione in relazione al quale è già addebitato il canone, non deve presentare alcuna dichiarazione.
- utenza intestata al proprietario dell’abitazione: l’inquilino è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché detiene un apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con le modalità che saranno previste da un prossimo decreto.
CASO 6: Residente all’estero
Il Sig. Rossi è residente all’estero ma possiede possiede un’abitazione in Italia in cui è presente un apparecchio TV.
In tal caso il Sig. Rossi si vedrà addebitato in bolletta, essendo lo stesso intestatario dell’utenza, il canone RAI; nel caso in cui venisse meno il presupposto impositivo (per es. eliminazione apparecchio TV) dovrà comunicare la non detenzione.
CASO 7: Erede
Il padre del Sig. Rossi è deceduto, viveva solo e nella casa è presente un apparecchio TV. Su tale abitazione l’utenza elettrica è ancora intestata al genitore defunto.
Il Sig. Rossi è sposato e vive in altra abitazione in cui è intestatario della relativa utenza elettrica.
Per evitare l’addebito del canone sull’utenza intestata al genitore, il figlio, in qualità di erede, può presentare il modello barrando la casella del quadro B sezione “dichiarazione”. In tal modo egli comunica che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso (potrebbe indicare anche un altro soggetto che potrebbe ad esempio essere un altro degli eredi).
Termini di presentazione
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto il 2016 deve essere presentata entro il 16 maggio 2016 tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate disponibile dal 4 aprile 2016, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato anche tramite raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Per gli anni successivi, la dichiarazione presentata dal 1 luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio la dichiarazione presentata nel luglio del 2017, avrà effetto per il canone del 2018) mentre se presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017).
IMPORTANTE: La dichiarazione sostitutiva di addebito su altra utenza ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno. Non sono ancora chiare le modalità di rimborso per i casi di doppio pagamento (per es. CASO 2).