Applicazione della marca da bollo sulle fatture

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Come noto, dal 25 giugno 2013 sono aumentati gli importi fissi dell’imposta di bollo.

In particolare, il D.L. 43 del 2013 (convertito nella Legge 71/2013) ha stabilito l’aumento del valore delle marche da bollo come di seguito esposto:

  • da Euro 14,62 a Euro 16,00;
  • da Euro 1,81 a Euro 2,00.

Quando deve essere apposta la marca da bollo? 

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al D.P.R. n. 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.

Pertanto quando le fatture, ricevute, parcelle, documenti di addebitamento o di accreditamento e documenti simili riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. Quest’ultima va invece applicata (nella misura di Euro  2,00) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, ricevute, parcelle ecc. emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a Euro 77,47 (le vecchie 150.000 Lire).

Per quanto riguarda le fatture “miste”, ovvero quelle in cui sono esposti importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 l’imposta di bollo va assolta (risoluzione n. 98 del 03/07/2001 dell’Agenzia delle Entrate).

Per una panoramica completa delle operazioni che richiedono o meno l’applicazione della marca da bollo si rimanda alla tabella a fondo pagina.

Soggetti obbligati

Con la risoluzione 444/E del 18 novembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce”.

Nonostante l’obbligo di apporre la marca da bollo ricada sul soggetto che emette il documento, il destinatario è solidalmente responsabile con l’obbligato principale; pertanto, il soggetto a cui venga rilasciato un documento senza il regolare assolvimento dell’imposta di bollo deve presentarlo all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, pagando il relativo tributo.

In caso di controllo, l’omessa applicazione della marca da bollo, ovvero il mancato pagamento cumulativo mediante modello F24, è passibile di sanzione che va da una a cinque volte l’importo dovuto, oltre il pagamento della marca da bollo omessa.

La stessa sanzione amministrativa verrà applicata qualora la marca da bollo venga apposta al documento in modo irregolare, ovvero con data successiva alla data di emissione dello stesso (il contrassegno adesivo può dunque avere data antecedente o corrispondente alla data di emissione del documento, ma non successiva).

Dopo tre anni dalla data di emissione del documento la sanzione non è più dovuta mentre resta l’obbligo di assolvivento dell’imposta di bollo.

Marca da bollo e fatture cartacee

Per le fatture emesse in formato cartaceo l’imposta viene assolta mediante applicazione e annullamento (si effettua sbarrando il contrassegno adesivo, apponendoci un timbro o la data di emissione della fattura) di un contrassegno sul documento emesso e consegnato al cliente oppure, per determinati atti e previa autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate, in maniera virtuale.

La copia del documento che rimane al soggetto emittente deve avere la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale. ID……………..”. La dicitura può essere scritta manualmente oppure può essere utilizzato un timbro.

Se l’imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale sul documento deve essere riportata la seguente annotazione: “Imposta di bollo assolta ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972”.

Marca da bollo e fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche, ovvero quelle emesse e conservate sostitutivamente in formato elettronico, il bollo è assolto mediante modello F24, versando l’imposta cumulativa relativa all’esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso.

Sulla fattura elettronica sarà necessario apporre la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

Il D.M. 17 giugno 2014 ha introdotto una semplificazione per la trasmissione delle dichiarazioni dell’imposta di bollo virtuale (da effettuarsi ora solo in via telematica) ed ha previsto, esclusivamente per le fatture elettroniche, una nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta prevedendone il versamento mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 ha precisato che le modalità di assolvimento virtuale previste dal D.M. 17 giugno 2014 (fatturazione elettronica) e dal D.P.R. n. 642 del 1972 sono diverse: per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede infatti la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642 e il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Fatture inviate per e-mail

Se l’imposta di bollo viene assolta mediante applicazione del contrassegno e la fattura viene inviata in formato PDF tramite e-mail, l’Agenzia delle Entrate, pur non essendosi espressa ufficialmente, nelle risposte alle domande dei contribuenti ha precisato che: “la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro deve essere conservata da chi la emette”; sulla copia inviata al cliente a mezzo e-mail deve essere indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente. ID……………..”.

Si ricorda infatti che l’invio tramite e-mail non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del D. Lgs. 52/2004 e D.M. 23.01.2004; la fattura così ricevuta dovrà pertanto essere stampata e conservata al pari di una fattura cartacea.

Chi deve pagare la marca da bollo?

Il costo della marca da bollo può essere pagato dal soggetto che emette la fattura, oppure addebitato al cliente in aggiunta alla prestazione.

Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui la marca da bollo sia dovuta per prestazioni detraibili (per es. spese mediche), i 2,00 Euro aggiuntivi pagati dal cliente/paziente sono anch’essi detraibili, in quanto considerati un costo accessorio della prestazione professionale.

Le copie conformi delle fatture necessitano di una nuova marca da bollo? 

Nel caso in cui si richieda una copia di un documento precedentemente emesso, ad esempio a causa di smarrimento dell’originale, la Circolare Ministeriale 1.08.1973, n. 415755 ha affermato che la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo del documento originale; dunque se la fattura era originariamente assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se non lo era, non lo sarà neppure la copia.

ONLUS e imposta di bollo

Il D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 all’art. 17, concernente le esenzioni dall’imposta di bollo, dispone: “nella Tabella allegata al Dpr 26/10/1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto, infine, il seguente: “Art. 27-bis1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).”

Ci si chiede se tra i documenti citati possano essere comprese le fatture in regime di esenzione, emesse o ricevute da ONLUS, nonché le dichiarazioni emesse nei confronti delle stesse da soggetti percettori di somme per prestazioni occasionali superiori a Euro 77,47.

Sul punto esistono pareri discordanti e nessuna interpretazione o chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A parere di chi scrive e di parte della dottrina tra gli atti, documenti, istanze, contratti, citati dall’art. 27-bis1 del D.Lgs. n. 460/1997, rientrano anche le fatture in regime di esenzione, emesse e ricevute, e le dichiarazioni emesse.

Tabella riepilogativa operazioni

Causale operazioneDescrizione operazioneImposta di bollo dovuta (se > Euro 77,47)
Aliquota Iva al 22%, 10%, 4% NO
Soggetta a reverse charge – art. 17, comma 2 e 6 D.P.R. 633/72Autofatture o integrazione delle fatture, ediliziaNO
Soggetta a reverse charge – art. 74, comma 7 e 8 D.P.R. 633/72Rottami ferrosi e non ferrosiNO
Imponibile con IVA assolta all’origine – art. 74, comma 1 D.P.R. 633/72Giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.NO
Art. 74-ter D.P.R. 633/72Agenzie di viaggi e turismoNO
Art. 36 D.L. 41/95Regime del margineNO
Art. 8, comma 1, lettera A) e B) D.P.R. 633/72Esportazioni di beniNO
Art. 71, D.P.R. 633/72Operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San MarinoNO
Art. 41 D.L. 331/93Cessioni intracomunitarie di beniNO
Art. 58 D.L. 331/93Triangolazioni UENO
Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies D.P.R. 633/72 SI
Escluso Iva art. 7-terPrestazioni di servizi B2BSI
Esente art. 10 D.P.R. 633/72Operazioni esentiSI
Escluso art. 15 D.P.R. 633/72Operazioni escluseSI
Escluso dal campo di applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 D.P.R. 633/72 SI
Art. 8, comma 1, lettera C) D.P.R. 633/72Esportatori abituali con utilizzo plafondSI
Regime dei Minimi (D.L. 98/2011) SI
Regime forfettario (Legge di stabilità 2015) SI
Art. 8-bis D.P.R. 633/72Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioneSI
Art. 72 D.P.R. 633/72Operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATOSI
Art. 9 D.P.R. 633/72Servizi internazionaliSINO, qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni.
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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.