Detraibilità acquisto condizionatori

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Quesito:

Vorrei installare un climatizzatore per il raffrescamento e il riscaldamento del mio negozio.

Il venditore mi ha detto di informarmi circa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste per tali interventi.

Risposta:

Essendo un intervento volto all’efficientamento energetico di un edificio non abitativo, a determinate condizioni può usufruire della detrazione del 65% prevista per la riqualificazione energetica.

Di cosa si tratta

Consiste in una detrazione d’imposta (Irpef o Ires) ripartita in 10 anni, tramite quote di pari importo, del 65% della spesa sostenuta.

Il limite di spesa detraibile per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di € 30.000, ovvero corrispondente al 65% di una spesa di Euro 46.154; sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, ovvero le spese professionali, amministrative, quelle relative alla fornitura e posa in opera di materiali e impianti nonché quelle di realizzazione delle opere connesse all’intervento.

La detrazione è confermata nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2016 per poi essere sostituita, salvo ulteriori proroghe, con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Per la documentazione richiesta e gli adempimenti necessari al godimento di tale agevolazione, è allegato alla presente risposta il “Vademecum per l’uso” predisposto dall’ENEA.

Chi può usufruirne

I soggetti ammessi all’agevolazione sono:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
  • le associazioni tra professionisti,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile,
  • condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
  • gli inquilini,
  • coloro che hanno l’immobile in comodato,
  • familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (ad esclusione degli interventi effettuati su immobili strumentali all’attività di impresa, arte o professione).

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) di qualunque categoria catastale, purché siano esistenti (non sono agevolabili gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione).

Spese agevolabili

A partire dal 01/01/2008, l’art. 1 comma 5 del “Decreto Edifici” ha previsto la possibilità di detrarre la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con climatizzatori dotati di pompa di calore, purché siano ad alta efficienza e, contestualmente all’installazione, sia messo a punto ed equilibrato il sistema di distribuzione.

Non essendo specificamente definito il termine “sostituzione parziale” dell’impianto, dopo aver consultato il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha espresso la suo opinione su vari possibili casi:

Integrazione di un impianto già esistente

Prendiamo ad esempio il caso di installazione di un condizionatore con pompa di calore in un edificio già dotato di un impianto di riscaldamento con caldaia a gas; in questo caso trattandosi di integrazione e non di sostituzione, l’ENEA ritiene non agevolabile tale intervento.

Installazione di un condizionatore per il riscaldamento e mantenimento caldaia per acqua calda

Nel caso di un intervento volto ad efficientare un impianto termico mediante l’installazione di un condizionatore preposto al riscaldamento ed il mantenimento della vecchia caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria, la detrazione è ammessa a determinate condizioni:

  • devono essere eseguiti interventi sulla caldaia che non consentano un agevole ripristino della funzionalità di riscaldamento;
  • tale condizione sia asseverata da un tecnico abilitato.

Integrazione ad un impianto già esistente con relazione asseverata

Si ipotizzi l’installazione di un sistema di pompe di calore ad alta efficienza in un edificio già dotato di un impianto di riscaldamento con caldaia, in modo che il nuovo ed il vecchio impianto riscaldino parti differenti dell’immobile.

Qualora le pompe di calore posseggano i requisiti previsti dalla normativa per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 2007 e l’intervento assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale maggiore o uguale a quello che si sarebbe ottenuto mediante la sostituzione della caldaia esistente con una a condenzazione, allora le spese per l’intervento risultano detraibili.

Importante: il risparmio di energia primaria dev’essere certificato mediante una relazione asseverata da un tecnico abilitato.

Agevolazioni non fruibili

Volendo installare il climatizzatore in un negozio, non potrà invece usufruire né della detrazione del 50% ex art. 16bis, lett. h, del D.P.R. 917/1986 (prevista per gli interventi di riqualificazione energetica su immobili a prevalente destinazione abitativa) né del cd. “bonus mobili”, fruibile in seguito all’effettuazione di interventi previsti dal predetto art. 16 bis (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia ecc.).

Considerazioni finali

A partire dal 31 maggio 2016 entrerà in vigore il “Conto Termico 2.0” che dovrebbe potenziare e semplificare il meccanismo già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tale agevolazione non è cumulabile con la detrazione del 65% per la riqualificazione energetica.

Si ricorda infine che, a determinate condizioni, potrà dedurre ammortamenti maggiorati per i costi dell’intervento usufruendo del super-ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016; è infatti previsto che il costo di acquisto di beni strumentali di nuova fabbricazione potrà essere maggiorato del 40%.

Se, ad esempio, il costo dell’intervento fosse pari ad € 10.000 oltre ad IVA, sarà possibile ammortizzare € 14.000, con un evidente risparmio fiscale. Tale agevolazione è cumulabile con la detrazione fiscale del 65%.


ATTENZIONE: La risposta al quesito è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti ed alle circolari emanate alla data della richiesta. Si consiglia di verificare se sono state emanate nuove norme o circolari che hanno modificato il trattamento dell’oggetto del quesito.

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.

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