Il trattamento fiscale delle rette di ricovero nelle case di riposo

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Il trattamento fiscale delle rette di ricovero in case di riposo varia in base a diversi fattori.

Esse possono essere portate in deduzione ovvero in detrazione in relazione allo stato di salute dell’ospite, al soggetto che ha sostenuto il pagamento e al fatto che l’ospite sia o meno a carico di chi sostiene la spesa.

Occorre preliminarmente ricordare che la retta di ricovero è formata da due distinte voci: costi sanitari e costi non sanitari (ovvero le spese relative a vitto e alloggio).

Al fine di permettere di individuare la quota di costi sanitari e non sanitari che compongono la retta, i gestori delle strutture della Regione Lombardia possono fare riferimento alla metodologia esposta nella DGR 26316 del 21 marzo 1997.

Gli enti gestori, pubblici e privati, sono obbligati a rilasciare annualmente una dichiarazione che attesti i costi sopportati dagli utenti, suddivisi tra la quota di spese sanitarie e quelle non sanitarie.

Ai fini della deduzione o detrazione delle rette, bisogna innanzitutto verificare se la persona per la quale si è sostenuto la spesa, rientra o meno nella nozione di familiare.

Nozione di familiare

La classificazione dei familiari riportati nell’art. 433 del Codice Civile, prevede che rientrino nella nozione di “familiari”:

  • il coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato);
  • i figli (legittimi o legittimati, naturali o adottivi);
  • i discendenti dei figli,
  • i genitori, anche adottivi o naturali;
  • i nonni e le nonne;
  • i generi e le nuore;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
  • il suocero e la suocera.

Tutte le spese sostenute per qualcuno al di fuori di questo elenco saranno indeducibili o indetraibili (ad esclusione, a partire dal 2015, delle spese funebri).

Analizziamo ora le diverse possibilità di deducibilità/detraibilità delle rette in relazione a diversi profili.

Deducibilità integrale della retta

Le persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992 ovvero invalide, possono dedurre integralmente i costi sanitari sostenuti e certificati nella dichiarazione annuale rilasciata dall’ente gestore.

Per disabile si intende una persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, indipendentemente dal fatto che questi fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

Sono considerati disabili non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992, ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra purché presentino le condizioni di minorazione sopra descritte.

Oltre all’ospite, le spese sanitarie sostenute possono essere dedotte anche dal familiare, individuato tra quelli riportati nell’art. 433 del c.c., a prescindere dal fatto che il parente in cura sia o meno da considerare fiscalmente a carico.

Detraibilità del 19% della retta senza limitazioni

Le persone non portatrici di handicap o non invalidi, ma comunque non autosufficienti “nel compimento degli atti della vita quotidiana”, possono detrarre il 19% del totale delle spese sanitarie certificate.

La Circolare n. 2 del 3 gennaio 2005, ha chiarito che sono da considerarsi non autosufficienti i soggetti che siano incapaci in autonomia di:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare gli indumenti.

Sono inoltre considerate “non autosufficienti” le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di “non autosufficienza” sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni.

Si noti infine che, data la mancanza di norme o circolari che affermino che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap, può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.

Oltre all’ospite, le spese sanitarie sostenute possono essere detratte anche dal familiare, individuato tra quelli riportati nell’art. 433 del c.c., di cui è fiscalmente a carico.

Detraibilità del 19% della retta con limitazioni

Nel caso in cui l’ospite non sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 (1° casistica) ovvero l’ospite non sia un famigliare fiscalmente a carico (2° casistica), l’assistito o i familiari di cui all’art. 433 c.c. che hanno sostenuto la spesa, possono indicare i costi sostenuti e certificati come spese per addetti all’assistenza personale, usufruendo della detrazione del 19% su una spesa massima di 2.100 euro, che consente quindi una detrazione massima pari a 399 euro, purché il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro.

Tale detrazione verrà utilizzata nei casi in cui la spesa sia sostenuta da famigliari di soggetti non disabili e in quelli in cui l’assistito non sia fiscalmente a carico di chi sostiene la spesa in quanto, se fosse l’ospite stesso a pagare la retta, sarebbe più conveniente la detrazione del 19% sul totale della spesa certificata.

Tabella riepilogativa

OspiteTrattamento fiscaleMisura agevolazioneBeneficiari
– Persone disabili ai sensi della legge 104/1992;- Persone riconosciute invalide.DeduzioneTotale della spesa certificata e realmente sostenuta.Assistito o soggetti di cui all’art. 433 c.c.: coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in mancanza, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
– Persone non autosufficienti.Detrazione19% della spesa certificata.Assistito o famigliare di cui sia fiscalmente a carico.
– Persone disabili ai sensi della legge 104/1992;- Persone riconosciute invalide;- Persone non autosufficienti.Detrazione19% della spesa certificata e realmente sostenuta con 2 limiti:- spesa non superiore a 2.100 euro,- reddito del contribuente non superiore a 40.000 euro.Assistito o i soggetti di cui all’art. 433 c.c.: coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in mancanza, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.
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