Nel corso degli ultimi anni il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato.
Abbiamo così assistito ad un innalzamento sia dell’età richiesta per andare in pensione sia dell’anzianità contributiva minima, al passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo (per gli iscritti all’INPS dal 1996).
I principali motivi che hanno indotto il legislatore a porre in essere questi cambiamenti sono stati l’aumento dell’aspettativa di vita ed il rallentamento della crescita economica.
Tali modifiche incideranno negativamente sulle nuove pensioni, che saranno sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”); per tali motivi costruire una pensione complementare da affiancare a quella pubblica è diventata una necessità.
Chi può accedervi
La previdenza complementare è volontaria quindi possono accedervi tutti i dipendenti pubblici o privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, soci di cooperative, lavoratori con contratti atipici, i soggetti che risultino titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i soggetti privi di reddito.
Esistono principalmente due tipologie di fondi: quelli chiusi e quelli aperti, ai quali si aggiungono i Piani Individuali Pensionistici (i cosiddetti PIP) e altre forme preesistenti.
Modalità di finanziamento
A differenza della previdenza obbligatoria basata sul criterio di ripartizione, la previdenza complementare si basa sul criterio di capitalizzazione, in base al quale per ogni iscritto viene creato un conto in cui confluiscono i versamenti effettuati da quest’ultimo. Verranno poi investiti da gestori specializzati in comparti di fondi comuni di diversa tipologia (garantiti, monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari) sulla base del profilo di rischio del sottoscrittore.
Questi investimenti nel tempo produrranno risultati variabili in funzione dell’andamento dei mercati, delle diverse scelte di gestione dei fondi, o del rendimento delle gestioni separate garantite presenti nei pip.
Versamento delle somme
L’apertura della posizione previdenziale complementare è su base volontaria e totalmente libera; al soggetto spetta la scelta dell’ammontare dei versamenti, del momento in cui versare e della sospensione o cessazione dei versamenti.
Il finanziamento della forma pensionistica complementare può inoltre avvenire attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa modalità può essere attuata solo dai lavoratori dipendenti i quali, dal 1° Gennaio 2007 possono scegliere se destinare il proprio TFR alla forma pensionistica complementare o mantenerlo presso il datore di lavoro.
Modalità di erogazione
Le somme, al momento del pensionamento, possono essere erogate in tre modalità differenti:
- LIQUIDAZIONE IN UN’UNICA SOLUZIONE
Il soggetto può chiedere l’erogazione della prestazione interamente in forma capitale nei seguenti casi:
- Se l’adesione del soggetto a forme di previdenza complementare è avvenuta in data antecedente al 29 aprile 1993;
- Se convertendo il 70% della posizione individuale si abbia una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2016 l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a 5.824,91 €).
- CAPITALE fino al 50%
Il soggetto, nel caso in cui non ricorrano i requisiti elencati al punto precedente, potrà ricevere fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e la restante parte sotto forma di rendita.
- RENDITA
In questo caso il soggetto riceverà la prestazione sotto forma di versamenti periodici. Le somme vengono ad essere calcolate in base all’entità del montante finale accumulato e all’età al momento della richiesta.
Quanto maggiori saranno le somme accumulate e l’età al momento della richiesta tanto maggiore sarà la rendita spettante al soggetto.
Le somme erogate, sia in forma capitale che in forma di rendita, sono tassate con una ritenuta a titolo d’imposta che varia dal 15% al 9% in base agli anni di adesione (dal quindicesimo si riduce dello 0,30% annuo).
IMPORTANTE: I contributi non dedotti al momento del versamento, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale.
ANNO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA | RITENUTA BASE A TITOLO D’IMPOSTA | RIDUZIONE | RITENUTA EFFETTIVAMENTE APPLICATA |
da 1 a 15 | 15% | 0,00% | 15,00% |
16 | 15% | 0,30% | 14,70% |
17 | 15% | 0,60% | 14,40% |
18 | 15% | 0,90% | 14,10% |
19 | 15% | 1,20% | 13,80% |
20 | 15% | 1,50% | 13,50% |
21 | 15% | 1,80% | 13,20% |
22 | 15% | 2,10% | 12,90% |
23 | 15% | 2,40% | 12,60% |
24 | 15% | 2,70% | 12,30% |
25 | 15% | 3,00% | 12,00% |
26 | 15% | 3,30% | 11,70% |
27 | 15% | 3,60% | 11,40% |
28 | 15% | 3,90% | 11,10% |
29 | 15% | 4,20% | 10,80% |
30 | 15% | 4,50% | 10,50% |
31 | 15% | 4,80% | 10,20% |
32 | 15% | 5,10% | 9,90% |
33 | 15% | 5,40% | 9,60% |
34 | 15% | 5,70% | 9,30% |
da 35 in poi | 15% | 6,00% | 9,00% |
Anticipazioni
La previdenza complementare prevede, in determinate casistiche, la possibilità di richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale maturata fino a quel momento.
ANTICIPAZIONI | ||||
QUANDO E’ POSSIBILE | IN CHE MISURA | MOTIVI | TASSAZIONE | |
A | In qualsiasi momento | Importo non superiore al 75% della posizione maturata alla data della richiesta | Per spese sanitarie sostenute per gravissime situazioni di salute dell’iscritto, coniuge, figli per terapie ed/o interventi straordinari riconosciuti | Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (ridotta di 0,3 punti% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti %) |
B | Dopo 8 anni dall’iscrizione | Importo non superiore al 75% della posizione maturata alla data della richiesta | Per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli ovvero per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. | Ritenuta a titolo d’imposta del 23% (non è prevista alcuna riduzione) |
C | Dopo 8 anni dall’iscrizione | Importo non superiore al 30% della posizione maturata alla data della richiesta | Qualsiasi esigenza dell’aderente | Ritenuta a titolo d’imposta del 23% (non è prevista alcuna riduzione) |
La legge, in caso di anticipazioni accordate al sottoscrittore, prevede che lo stesso possa reintegrare la posizione con un unico versamento o con più versamenti dilazionati nel tempo.
Inoltre viene riconosciuto un credito d’imposta al contribuente che decide di reintegrare la sua posizione. Il credito risulterà essere pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Riscatto
Il riscatto è un’altra delle opzioni esercitabili in determinati casi dal contribuente.
RISCATTO | ||
TIPOLOGIA | QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTO | TASSAZIONE |
Riscatto parziale (ovvero il 50% della posizione maturata) | Cessazione dell’attività lavorativa che comporta inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi, oppure nel caso in cui il datore di lavoro ricorra a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni | Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (ridotta di 0,3 punti % per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti %) |
Riscatto totale | Nel caso di invalidità permanente (con conseguente riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) o in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 48 mesi | |
Riscatto in caso di morte dell’iscritto | Il riscatto è esercitato dai beneficiari indicati nel contratto dal soggetto sottoscrittore |
Nei casi in cui il riscatto venga esercitato per motivi diversi da quelli elencati in tabella, la ritenuta a titolo d’imposta è del 23%, senza alcuna possibilità di riduzione.
Vantaggi fiscali
Come già detto nell’introduzione, nel prossimo futuro l’ammontare delle pensioni erogate dall’INPS è destinato a ridursi. Presumibilmente, un lavoratore dipendente percepirà una pensione pari alla metà del suo ultimo stipendio mentre un lavoratore autonomo avrà diritto ad una pensione pari a meno di un terzo dell’ultimo reddito dichiarato. Ecco quindi che il legislatore cerca, attraverso una serie di vantaggi di natura fiscale, di incentivare il ricorso a forme di previdenza complementare.
Il regime fiscale previsto per la previdenza complementare (D.L. n. 252/2005) è di seguito indicato:
- Il totale delle quote versate può essere dedotto ai fini IRPEF fino ad un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro;
- La tassazione annua sul rendimento finanziario è del 20% a titolo di imposta sostitutiva, da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta. La base imponibile è calcolata a partire dal valore del patrimonio netto del fondo a inizio anno aumentato o diminuito delle somme che nel corso dell’anno sono maturate a seguito degli investimenti. I proventi derivanti dall’investimento dei fondi pensione in titoli di Stato concorrono a formare la base imponibile solo per il 62,50%, per evitare che queste forme d’investimento vengano penalizzate. (Circolare 2/E dell’AdE del 13 Febbraio 2015);
- L’art 8 del decreto precisa che si possono dedurre i versamenti effettuati per i famigliari fiscalmente a carico ma solo per la quota da questi ultimi non dedotta (la deduzione spetta in via primaria al soggetto a carico, in base alla capienza del suo reddito) sempre nel limite complessivo di 5.164,57 €;
- L’impresa ha il diritto di dedurre il 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 dipendenti è possibile dedurre il 6%;
- A partire dal 1° Gennaio 2007, i lavoratori che iniziano a svolgere un’attività lavorativa, se effettuano versamenti per un importo inferiore al limite massimo di deducibilità, ovvero 5.164,57 €, nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, potranno beneficiare per i 20 anni successivi (al quinto anno di partecipazione) di un limite di deducibilità maggiore.
Esempio di calcolo della deducibilità fiscale riferita a diverse fasce di reddito
IRPEF | |
SCAGLIONI | ALIQUOTA |
0 – 15.000 | 23% |
15.001 – 28.000 | 27% |
28.001 – 55.000 | 38% |
55.001 – 75.000 | 41% |
oltre 75.000 | 43% |
Di seguito vengono calcolati i vantaggi legati alla deducibilità fiscale dei versamenti a fondi pensione complementari con riferimento a diverse fasce di reddito:
- 1° CASO: reddito pari a € 25.000 con contributo versato per la previdenza complementare pari a 5.164 €
La base imponibile risulterà essere pari a 25.000 – 5.164 = 19.836,00 €.
Successivamente si procede al calcolo dell’IRPEF come segue: 15.000*23%+(19.836-15.000)*27% = 4.755,45 €
Rispetto ad un IRPEF dovuta di 6.149,73 €, calcolato senza effettuare alcun versamento a forme di previdenza complementare, si ottiene un risparmio di 1.394,28 €.
- 2° CASO: reddito pari a € 34.000 con contributo versato per la previdenza complementare pari a 5.164 €
La base imponibile risulterà essere pari a 34.000 – 5.164 = 28.836,00 €.
Successivamente si procede al calcolo dell’IRPEF come segue: 15.000*23%+(28.000-15.001)*27%+(28.836-28.000)*38% = 7.277,03 € .
Rispetto ad un IRPEF dovuta di 9.239,35 €, calcolato senza effettuare alcun versamento a forme di previdenza complementare, si ottiene un risparmio di 1.962,32 €.
- 3° CASO: reddito pari a € 85.000 con contributo versato per la previdenza complementare pari a 5.164 €
La base imponibile risulterà essere pari a 85.000 – 5.164 = 79.836 €.
Successivamente si procede al calcolo dell’IRPEF come segue: 15.000*23%+(28.000-15.001)*27%+(55.000-28.001)*38%+(75.000-55.001)*41%+(79.836-75.001)*43% = 27.497,99 €.
Rispetto ad un IRPEF dovuta di 29.718,51 €, calcolato senza effettuare alcun versamento a forme di previdenza complementare, si ottiene un risparmio di 2.220,52 €.
Articolo redatto in collaborazione con Lorenzo Micheli, consulente finanziario – assicurativo di AlpenBank e Multilife
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