Caffè in capsule e IVA: dubbi risolti e nuove perplessità

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Qual è l’aliquota IVA da applicare alla cessione di capsule o cialde di caffè?

Questo dilemma è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate mediante la Risoluzione n. 103/E del 17.11.2016, nella quale viene appunto esplicato quale sia l’aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

L’origine del dubbio

A decorrere dal 1° gennaio 2014, in seguito delle modifiche apportate dall’art. 20, DL n. 63/2013, alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici è applicabile l’aliquota IVA del 10%, a prescindere dal luogo nel quale gli stessi sono ubicati, in luogo dell’aliquota agevolata al 4% prevista in precedenza.

Tipologie di erogazione

Per meglio comprendere la natura del dubbio in questione, è utile soffermarsi preliminarmente sul concetto di erogazione di bevande. Ad oggi è possibile riscontrare due modalità di erogazione:

  1. l’erogazione di bevande eseguite mediante distributori automatici (ad esempio distributori a moneta);
  2. l’erogazione di bevande a mezzo di apparecchi funzionanti a cialde o capsule, che prevedono il preventivo acquisto delle stesse ed il successivo inserimento nel distributore per l’erogazione della bevanda (le note macchinette del caffè).

La sostanziale differenza tra le due modalità di erogazione è il momento di corresponsione del corrispettivo a fronte dell’erogazione della bevanda; se nel primo caso viene corrisposto immediatamente prima dell’erogazione, nel secondo caso si ha un pagamento per l’acquisto di cialde o capsule ed un utilizzo che avverrà successivamente.

Se dunque nel caso dei distributori automatici l’acquirente corrisponde sicuramente all’effettivo consumatore, nel caso delle “macchinette del caffè” non è detto che l’acquirente della capsula/cialda sia il consumatore finale.

Aliquote IVA applicabili e modifiche normative

Tipologia distributoreAliquota IVA applicabilefino al 31.12.2013Aliquota IVA applicabiledal 1.1.2014
Distributori automaticiAliquota 4%La somministrazione rientra nella previsione di cui alla voce 38 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72Aliquota 10%In seguito all’abrogazione della disposizione di cui al n. 38 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72 prevista dall’art. 20, DL n. 63/2013, la somministrazione rientra ora nella previsione di cui alla voce 121 della Tabella A, parte III, del DPR 633/72
Apparecchi funzionanti a capsule o cialdeAliquota 4%Grazie alle precisazioni fornite dalla Ris. 124/E/2000, che equipara tali apparecchi ai distributori automatici, la somministrazione mediante apparecchi funzionanti a capsule o cialde viene fatta rientrare nella previsione di cui alla voce 38 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72.Nascita del dubbio in seguito all’abrogazione della disposizione di cui al n. 38 sopra esposta.

Entrando nello specifico, la Risoluzione n. 124/E del 1.8.2000 ha chiarito che:

gli apparecchi funzionanti a capsule / cialde (…) nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda), possono sostanzialmente equipararsi agli altri distributori automatici e quindi le somministrazioni rese tramite i medesimi apparecchi (…) possono fruire dell’aliquota ridotta”.

Nella citata Risoluzione l’Agenzia ha altresì precisato che:

“tale aliquota ridotta si renderà applicabile solo nel caso in cui l’acquirente della capsula / cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui, invece, le capsule / cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del particolare prodotto ceduto”.

Ciò in considerazione del fatto che:

“le cessioni delle capsule / cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dei consumatori finali (…) non possono essere giuridicamente qualificate come «somministrazione di alimenti e bevande» atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda / capsula in una bevanda”.

I chiarimenti della Risoluzione n. 103/E del17/11/2016

Con l’emanazione della Risoluzione n. 103/E del 17/11/2016 l’Agenzia delle Entrate richiama e conferma quanto già chiarito nella citata Risoluzione n. 124/E del 2000,

  • l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere “applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” a prescindere dal fatto che egli sia o meno possessore di Partita IVA;
  • nel caso di “passaggi intermedi delle capsule o cialde”, ossia di cessioni a soggetti diversi dal consumatore finale, “l’aliquota applicabile (…) rimane quella propria del prodotto ceduto”, in quanto non si configura una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande quanto piuttosto una cessione di beni.

In risposta ai quesiti posti, la Risoluzione specifica che:

  • se il datore di lavoro acquista una partita di cialde o capsule per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, è applicabile l’aliquota agevolata del 10%, ferma restando l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde o capsule in capo allo stesso;
  • qualora l’acquisto delle cialde / capsule fosse effettuato da un “privato”, l’esistenza della somministrazione mediante distributore automatico, che consente di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% alla cessione, si riconosce “solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società –fornitrice; è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona”.

Indetraibilità dell’IVA

Risolto il dubbio circa quale aliquota sia applicabile alla cessione di cialde e capsule di caffè passiamo ora alla perplessità citata nel titolo dell’articolo, concernente l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di cialde da parte di un datore di lavoro.

Nella risoluzione oggetto del presente articolo viene infatti precisato che “al caso (…) del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica (…) l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso”.

A parere dello scrivente tale affermazione appare errata e priva di fondamento logico e giuridico.

L’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (Legge IVA), alla lettera f prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto (…) di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto (…) di somministrazione (…) mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa.

Ai sensi del citato articolo, che tratta i casi di indetraibilità oggettiva, sembra quindi possibile sostenere che sia detraibile l’imposta anche in capo alle imprese che acquistano alimenti e bevande somministrati mediante distributori automatici; giova a questo proposito ricordare che la Risoluzione 1.8.2000, n. 124/E ha sostanzialmente equiparato i distributori a cialde/capsule agli altri distributori automatici nei casi in cui l’acquirente sia il consumatore finale, ipotesi, quest’ultima, confermata dall’Agenzia delle Entrate anche nel caso in cui il datore di lavoro acquista del caffè per l’utilizzo del proprio personale.

Per valorizzare tale tesi è utile richiamare la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, secondo cui è possibile detrarre l’imposta se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro.

Ipotizzando invece che la somministrazione avvenga per lo più in occasione di visite da parte di clienti ovvero di terzi, si potrebbe sostenere la detraibilità qualificando gli acquisti come spese di pubblicità; infatti, secondo la Ctp Alessandria del 23 novembre 2011, “non si vede perché non possano essere considerati inerenti i costi relativi all’acquisto di caffè per il rifornimento della “macchinetta” presente nella sede dell’esercizio commerciale. E’ dato di scienza comune che in molti casi ai clienti venga offerto un caffè nell’attesa della effettuazione delle operazioni sui mezzi portati per le riparazioni. Può essere che il caffè venga consumato anche dai lavoratori della ditta ma anche in questo caso si rinviene il “rapporto di stretta correlazione” menzionato dall’Ufficio: una diversa e più restrittiva interpretazione porterebbe alla esclusione della inerenza di tutti i mezzi pubblicitari”.

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.
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