Intestazione fattura in caso di pagamento da soggetto diverso dal beneficiario

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Quesito:

A chi deve essere intestata la fattura se il pagamento viene effettuato da un soggetto diverso da chi usufruisce della prestazione?

Risposta:

La risposta al presente quesito dev’essere ricercata nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico dell’IVA), secondo cui la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Il comma 2, lettere e) ed f), stabilisce che la fattura deve contenere “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente” nonché il suo “numero di partita IVA” ovvero, se il soggetto non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il “codice fiscale”.

La fattura deve essere pertanto intestata al soggetto che ha fruito della prestazione, a nulla rilevando chi ha concretamente sostenuto la spesa.

Infine, nella situazione esposta nel quesito, si consiglia di mantenere evidenza dell’identità e dei motivi per i quali il soggetto ha effettuato il pagamento in luogo di chi ha fruito della prestazione; tale documentazione si rivelerebbe utile in caso di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria nell’eventualità di una verifica fiscale.

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.