Quesito:
A chi deve essere intestata la fattura se il pagamento viene effettuato da un soggetto diverso da chi usufruisce della prestazione?
Risposta:
La risposta al presente quesito dev’essere ricercata nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico dell’IVA), secondo cui la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Il comma 2, lettere e) ed f), stabilisce che la fattura deve contenere “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…” nonché il suo “numero di partita IVA” ovvero, se il soggetto non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il “codice fiscale”.
La fattura deve essere pertanto intestata al soggetto che ha fruito della prestazione, a nulla rilevando chi ha concretamente sostenuto la spesa.
Infine, nella situazione esposta nel quesito, si consiglia di mantenere evidenza dell’identità e dei motivi per i quali il soggetto ha effettuato il pagamento in luogo di chi ha fruito della prestazione; tale documentazione si rivelerebbe utile in caso di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria nell’eventualità di una verifica fiscale.