Sostituzione caldaia e bonus mobili

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Quesito:

Ho sostituito la caldaia nel mio appartamento usufruendo della detrazione del 50%; in seguito a questo intervento posso accedere al bonus mobili?

Prima di rispondere al quesito riassumiamo brevemente i tratti caratteristici del bonus mobili.

Caratteristiche e presupposti

Il “bonus mobili” consiste in una detrazione fiscale del 50% calcolata su una spesa massima di 10.000 euro ripartita in 10 quote annuali di pari importo, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), a condizione che siano nuovi e destinati ad arredare un immobile oggetto di determinati interventi.

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato il beneficio anche per gli acquisti che verranno effettuati nel 2017 e potrà essere richiesto solo da chi realizza un intervento iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli interventi che rendono usufruibile la detrazione sono i seguenti:

  • manutenzione ordinaria (solo se effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

L’agevolazione non è utilizzabile in presenza di interventi di riqualificazione energetica per i quali sia richiesta la detrazione del 65%.

Non è infine necessario che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; è ad esempio agevolabile l’acquisto di una cucina anche se è stata effettuata una manutenzione straordinaria in bagno.

Acquisti agevolabili

L’agevolazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni).

I mobili agevolabili sono, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di intervento.

L’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo NON risulta invece agevolabile.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, è necessario che gli stessi siano di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni). Tale requisito non sussiste per l’acquisto di grandi elettrodomestici se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Fra i grandi elettrodomestici rientrano, a titolo d’esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Sono infine agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Risposta:

L’argomento oggetto del presente quesito è stato recentemente trattato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E del 2 marzo 2016, nella quale sono stati forniti chiarimenti su diverse problematiche e quesiti in materia di imposte sui redditi.

Uno di questi concerne la possibilità o meno di godere del “bonus mobili” in seguito alla sostituzione della caldaia.

Con la Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l’accesso al “bonus mobili” purché si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” (se eseguiti su singole unità immobiliari abitative).

Ai fini dell’individuazione di detti interventi, con circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui alla lettera h dell’art. 16-bis del TUIR, che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001; negli altri casi, ovvero per gli interventi che non utilizzano fonti rinnovabili di energia, dovrà essere valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.

Riassumendo, secondo l’Agenzia delle Entrate un intervento finalizzato al risparmio energetico che utilizza fonti rinnovabili di energia (come può essere, ad esempio, la sostituzione di una vecchia caldaia con una a pellet) è riconducibile per espressa previsione normativa alla manutenzione straordinaria, costituendo pertanto il presupposto per l’applicazione del “bonus mobili” mentre, la sostituzione di una caldaia che non utilizza fonti rinnovabili di energia consente l’accesso al “bonus mobili” purché permetta il conseguimento di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.