Bonus Stradivari 2017

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Il 15/03/2017 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato il provvedimento con le modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, soprannominato anche Bonus Stradivari, riconfermato con modifiche dalla Legge di Bilancio 2017.

Il bonus Stradivari è un’agevolazione volta ad incentivare le attività culturali nel nostro Paese, culla natale di grandissimi Maestri, musicisti, compositori e direttori d’orchestra.

Le comunicazioni per fruire del bonus potranno essere inviate solo dal 20 aprile 2017, ma è importante che gli interessati si attivino sin da subito al fine di farsi rilasciare da Conservatori e Istituti musicali la documentazione necessaria.

Nel prosieguo analizziamo le caratteristiche, i beneficiari e le modalità di fruizione del bonus.

Di cosa si tratta

Il bonus strumenti musicali si sostanzia in un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi frequentato. 

L’importo massimo del contributo è di euro 2.500, pertanto la maggiore convenienza si concretizzerà con l’acquisto di uno strumento musicale che costi 3.846,15 euro.

Il contributo è di fatto anticipato dal rivenditore o produttore, che lo “eroga” sotto forma di sconto sul prezzo di vendita; allo stesso viene riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare utilizzabile in compensazione dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità.

Il limite complessivo delle risorse stanziate è pari a 15 milioni di euro e verranno assegnate in ordine cronologico.

Soggetti beneficiari del contributo

In seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, la platea di soggetti che possono beneficiare del bonus strumenti musicali è stata ampliata.

Nel 2017 il bonus è accordato agli studenti, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018, iscritti a:

  • Licei musicali;
  • Corsi preaccademici;
  • Corsi del precedente ordinamento;
  • Corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica;
  • Corsi degli Istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Il contributo è concesso una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017. 

IMPORTANTE: ai soggetti che hanno già usufruito del Bonus Stradivari 2016 (che prevedeva un contributo di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento) NON è precluso l’accesso al bonus 2017; chiaramente l’agevolazione sarà ridotta del contributo già fruito.

Quali sono gli acquisti agevolabili?

Lo strumento musicale acquistato dev’essere nuovo e coerente con il corso di studi frequentato, in base all’allegato 2 al provvedimento, ovvero considerato “affine” o “complementare” in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi, che verranno rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

Importante novità riguarda il Personal Computer che, a differenza della precedente formulazione, risulta agevolabile se coerente con il corso di studi a cui è iscritto lo studente (ad es. per i corsi di musica applicata, musica elettronica, composizione, direzione ecc.); non può essere invece considerato strumento “affine” o “complementare”.

E’ possibile usufruire del contributo anche per l’acquisto di singoli componenti dello strumento (ad es. testata per flauto traverso, bocchino per clarinetto, tamburi e piatti della batteria ecc.), mentre non sono agevolabili gli acquisti di beni di consumo (ad es. corde, ance ecc.).

Doveri dello studente per il riconoscimento del contributo

Il primo passo che lo studente deve compiere per poter accedere al Bonus Stradivari 2017, consiste nella richiesta al proprio istituto di un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, riportante il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

L’istituto dovrà predisporre il predetto certificato in duplice esemplare, di cui uno conservato dall’istituto stesso e uno rilasciato allo studente, il quale dovrà consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

Doveri del produttore o rivenditore

Il produttore o il rivenditore è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:

  • conservare il certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto allo studente fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento;
  • documentare la vendita dello strumento mediante fattura o altro documento fiscale che indichi, oltre ai dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita al lordo del contributo e dell’IVA applicata sull’intero ammontare e l’importo del contributo

Come è stato inizialmente esposto, il contributo si sostanzia in uno sconto sul prezzo di vendita; il bonus è pertanto anticipato dal produttore o rivenditore, al quale sarà riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo.

Al fine di poter fruire del suddetto credito d’imposta è fondamentale che l’esercente, prima di concludere la vendita, comunichi all’Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline i seguenti dati:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo totale, comprensivo del contributo e dell’IVA;
  • l’ammontare del contributo.

IMPORTANTE: la predetta comunicazione potrà essere effettuata a decorrere dal 20 aprile 2017, potrà essere trasmessa avvalendosi di intermediari e dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate .

Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta, nel limite delle risorse stanziate (15 milioni di euro), in ragione della correttezza dei dati, della verifica dell’unicità del bonus assegnabile al singolo studente (ricordiamo infatti che il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017).

Qualora il credito di imposta risulti fruibile, la ricevuta indicherà l’ammontare del credito spettante, considerando anche l’eventuale contributo concesso allo studente nel 2016.

Giunti a questo punto il produttore o rivenditore potrà concludere la vendita.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta attestante la fruibilità; il modello F24 dev’essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, indicando il codice tributo 6865 istituito con Risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016.

Se lo studente cambia idea…

Se al termine dell’iter esposto, successivamente alla ricezione attestante la fruibilità del bonus, la vendita non si dovesse concludere, l’esercente dovrà inviare una comunicazione di annullamento della vendita.

Infine, se il rivenditore o produttore avesse già utilizzato in compensazione il credito di imposta, dovrà riversarlo mediante modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo (6865).

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.
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