Dopo la repentina abrogazione da parte del Governo ritornano, in forma completamente rinnovata, i voucher.
Reintrodotti nell’ambito del Decreto Legge 50/17, bisognerà attendere la fine del mese di giugno (secondo quanto comunicato in una nota di Palazzo Chigi) per la pubblicazione della circolare operativa dell’INPS ed il 10 luglio affinché la piattaforma online, che permetterà la gestione e l’erogazione dei voucher, diventi operativa.
Principali novità
Due sono le tipologie di voucher ora previsti: per le famiglie e per le piccole imprese (e professionisti).
Nello specifico si parla di “Libretto Famiglia” per le prestazioni occasionali effettuate a vantaggio di una persona fisica e di “PrestO” (acronimo di Prestazioni Occasionali) per le prestazioni di lavoro occasionale in ambito aziendale e professionale.
Per entrambe le tipologie i limiti di utilizzo sono i seguenti:
- Ogni lavoratore potrà incassare fino a 5.000 euro netti in un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), ma solo fino a 2.500 euro dallo stesso committente.
- Il limite per il committente, ottenuto sommando quanto erogato a tutti i lavoratori utilizzati, non potrà superare quota 5.000 euro.
- I nuovi voucher saranno acquistabili online, tramite la piattaforma telematica gestita dall’INPS.
PrestO – Prestazioni occasionali in ambito aziendale
Solo le imprese (nonché i professionisti) con meno di cinque lavoratori subordinati, assunti con contratto a tempo indeterminato, possono richiedere l’utilizzo voucher per la remunerazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
Sono escluse tutte le imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi e le imprese operanti nei seguenti settori:
- Edilizia e settori affini;
- Escavazioni;
- Lavorazioni di materiale lapideo;
- Cave, miniere e torbiere.
Le prestazioni, per ogni lavoratore, non possono superare le 280 ore nell’anno civile; nel caso l’utilizzatore superi tale limite ovvero quello relativo all’utilizzo (2.500,00 € con lo stesso prestatore), vi è l’obbligo di costituire un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
PrestO non può essere utilizzato nel caso in cui tra prestatore e committente sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o CO.CO.CO.
Al fine di prevenire gli abusi, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, le aziende devono effettuare un’apposita comunicazione attraverso la piattaforma telematica gestita dall’INPS o tramite contact center contenente:
- dati del prestatore;
- luogo della prestazione;
- tipologia della prestazione;
- data e ora di inizio e di termine della prestazione;
- compenso pattuito per la prestazione (minimo 36,00 Euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, tranne in agricoltura).
In caso di mancata effettuazione della prestazione, l’utilizzatore dovrà trasmettere la revoca della dichiarazione entro i tre giorni successivi a quello programmato di svolgimento della prestazione (altrimenti l’INPS provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi).
Una volta comunicata la previsione di utilizzo del lavoro occasionale, il lavoratore potrà a sua volta entrare nella piattaforma informatica e confermare lo svolgimento l’attività; a questo punto il committente sarà impossibilitato ad annullare successivamente la prestazione.
ATTENZIONE: per contrastare comportamenti elusivi, saranno previste specifiche verifiche nei confronti dei committenti che annulleranno troppo spesso le prestazioni di lavoro occasionale notificate.
Libretto famiglia
Grande novità anche per tutte le famiglie, che potranno acquistare il libretto online per usufruire dei voucher nell’ambito delle seguenti prestazioni:
- Piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia e manutenzione);
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili;
- Insegnamento privato supplementare.
La comunicazione obbligatoria della prestazione occasionale per le famiglie va inviata tramite sito INPS o tramite contact center entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione e deve contenere:
- dati del prestatore;
- compenso pattuito;
- luogo di svolgimento;
- durata della prestazione.
Amministrazioni Pubbliche e Voucher
Anche le amministrazioni pubbliche possono beneficiare dell’utilizzo dei voucher nel caso di prestazioni di lavoro occasionale nei seguenti casi:
- Per progetti speciali a favore di categorie svantaggiate;
- Lavori di emergenza per eventi naturali improvvisati;
- Attività di solidarietà in collaborazioni con enti/associazioni;
- Manifestazioni sociali, sportive culturali, caritative.
In questi casi l’utilizzo dei voucher deve essere di tipo temporaneo e occasionale.
Paga base e costo dei Voucher
Vi sono importanti novità per quanto riguarda i compensi e gli oneri a carico dell’utilizzatore; il Decreto Legge 50/17 definisce i compensi minimi spettanti ai prestatori e i vari oneri a carico dell’utilizzatore.
Sostanziali le differenze nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione occasionale sia una mini impresa o una famiglia.
Utilizzatore: MINI IMPRESA
Compenso minimo orario | 9,00 € |
Contributi pensionistici (33%) | 2,97 € |
Assicurazione infortuni (3,5%) | 0,32 € |
Totale spesa a carico dell’utilizzatore | 12,29 € |
Utilizzatore: FAMIGLIA
Compenso minimo orario | 10,00 € |
Contributi pensionistici | 1,65 € |
Assicurazione infortuni | 0,25 € |
Costi di gestione | 0,10 € |
Totale spesa a carico dell’utilizzatore | 12,00 € |
Nel caso del “Libretto Famiglia” i 10,00 €, costituenti il valore del buono, devono essere destinati interamente a compenso di un’ora di lavoro, sarà quindi obbligo dell’utilizzatore versare le somme aggiuntive a compensazione degli oneri ma, su questo aspetto, si attendono chiarimenti e precisazioni dell’Inps.
IMPORTANTE:
Per entrambe le tipologie di prestazioni occasionali, i compensi percepiti:
- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo status di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento e riscossione delle somme
Sarà possibile gestire le operazioni di erogazione, accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori mediante un sistema di pagamento elettronico attraverso il portale gestito dall’INPS.
I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, ma in tal caso non è ammessa la compensazione.