La Finanziaria 2018 ha introdotto numerose modifiche alla normativa relativa alle detrazioni per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati ad arredare gli immobili oggetto di “ristrutturazione”.
In questo approfondimento poniamo l’accento sulle modifiche concernenti i requisiti e gli adempimenti necessari per la fruizione di tali agevolazioni.
Riqualificazione energetica
Il nuovo comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013 prevede che “con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico […] da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (01 gennaio 2018, ndr), sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni […], i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche’ le procedure e le modalita’ di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA […].”
Recupero edilizio e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Sul fronte delle ristrutturazioni edilizie ed acquisto di mobili, il nuovo comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 prevede che “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo (ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili, ndr) […] sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati […]”.
In sostanza viene introdotto l’onere di inviare telematicamente all’ENEA informazioni simili a quelle previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.
La posizione dell’ENEA e l’auspicio di una proroga
Come noto, il termine per l’invio delle pratiche ENEA è di 90 giorni (solari) dal termine dei lavori; per gli interventi conclusi nei primi giorni del 2018 sarebbe quindi in scadenza il termine per l’invio di tali pratiche.
Considerate le modifiche di cui sopra, l’ENEA ha emanato, tramite il proprio sito Web www.acs.enea.it, il seguente avviso:
“il nuovo sito ENEA, http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. L’eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l’invio verrà comunicata non appena possibile.”
Ecco che già si intravede la possibilità (auspicata) di una proroga in quanto i decreti attuativi necessari all’adeguamento della procedura non sono stati ancora emanati dai competenti Uffici.
Attenzione al recupero edilizio
Ad una lettura attenta dell’avviso ENEA si rileva che l’impossibilità di procedere all’invio dei dati necessari si riferisce esclusivamente agli interventi di riqualificazione energetica, non facendo invece alcun riferimento al nuovo adempimento previsto per gli interventi di recupero edilizio, adozione di misure antisismiche e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Tale adempimento è stato però ribadito nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet il 16 marzo 2018, dove, a pagina 2, si legge: “Dal 2018, tuttavia, la stessa legge di bilancio ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio”.
Sperando si tratti di una semplice svista si attendono pertanto chiarimenti in merito alle modalità ed alla scadenza.