SdC vs SdP: forme giuridiche a confronto
Quali variabili incidono sulla scelta della forma giuridica da adottare per lo svolgimento dell’attività d’impresa in forma societaria?
ante, di differente natura e che implicano molteplici e complesse valutazioni.
Quelle che verranno analizzate in questa sede sono quelle che attengono prettamente alla sfera economica e fiscale.
IMPOSTE DIRETTE:
- SdP: secondo il cosiddetto principio di trasparenza fiscale, le società di persone non sono direttamente soggette alle imposte sul reddito; lo stesso è infatti imputato a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili e, a prescindere dalla percezione, sarà il socio stesso a dover versare le relative imposte.
Tali redditi sono soggetti ad IRPEF e dovranno essere cumulati ad altri eventuali redditi soggetti a tale imposta.
- SdC: tralasciando il regime opzionale di tassazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR, ai fini fiscali le società di capitali sono considerate soggetti passivi autonomi che, in quanto tali, devono applicare sul reddito prodotto l’imposta sul reddito delle società (IRES).
I soci verranno tassati solamente per gli utili effettivamente distribuiti dalla società e, essendo soggetti ad imposta sostitutiva, non verranno cumulati con altri redditi soggetti ad IRPEF.
Le variabili in gioco in questa sede sono la presenza di altri redditi IRPEF, la presenza di oneri deducibili e/o detraibili, la necessità di autofinanziamento e la propensione alla distribuzione utili.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
- SdP: i soci illimitatamente responsabili, che svolgono la loro attività personalmente con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione nella Gestione INPS dei Commercianti o degli Artigiani.
Nonostante la chiarezza dei requisiti richiesti, l’INPS tende a ritenere che il reddito imponibile del socio, utile ai fini contributivi, derivi dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono (vedi Circolare n. 102/03, Circolare n. 84/11).
- SdC: la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali, non può invece far scattare il rapporto previdenziale. L’obbligo assicurativo sorge esclusivamente nei confronti dei soci di Srl che svolgono la loro attività personalmente con carattere di abitualità e prevalenza.
La sola detenzione di partecipazioni in società di capitali, senza che sussista lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla prassi dell’INPS applicata nei confronti dei soci di società di persone.
Vista la notevole incidenza dei contributi previdenziali, è indubbia l’importanza di valutare attentamente tale variabile nella scelta societaria.
ORGANO AMMINISTRATIVO:
- SdP: nonostante sulla possibilità di nominare amministratori non soci non vi sia un parere univoco, solitamente gli amministratori di società di persone sono nominati tra i soci illimitatamente responsabili.
- SdC: in questo ambito può essere nominato amministratore chiunque non rientri nell’ambito delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste ex art. 2382 cc ovvero non corrisponda ai requisiti richiesti dallo statuto.
È utile considerare la possibilità/convenienza di eleggere quale amministratore un soggetto estraneo alla compagine sociale ovvero un socio limitatamente responsabile (ad esempio il socio accomandante nelle società in accomandita semplice).
Quelle elencate sono solo alcune delle variabili che incidono sulla scelta della forma giuridica, probabilmente le più volgari e semplici, ma sono anche quelle che incidono maggiormente sull’aspetto economico; è ovviamente errato ponderare la scelta solo su queste, ma sarebbe quantomeno un peccato non considerarle.
Al fine di agevolare il calcolo di convenienza economica è possibile utilizzare il tool Excel, realizzato in collaborazione con il Commercialista Telematico, SdC vs SdP.