Scadenze in arrivo per il canone RAI

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Avevamo già parlato delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 relative al canone RAI nella nostra news del 21 aprile 2016.

In seguito a tali modifiche, il pagamento del canone RAI avviene ora mediante addebito nella fattura della compagnia elettrica in 10 rate mensili di pari importo; tale modalità di incasso ha permesso un importante incremento del gettito che, nel mese di ottobre, superava di ben 300 milioni di euro quello dell’anno precedente, puntando a quota 2 miliardi di euro per fine anno.

Grazie alle nuove modalità di pagamento, l’evasione di questo tributo è stata quasi azzerata ed ha permesso, nonostante la diminuzione del canone, passato per il 2016 da euro 113,5 ad euro 100,00, un importante aumento delle entrate.

Quanto e come si paga

Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2017 è stato ulteriormente ridotto a 90 euro, dai 100 euro del 2016 e 113,5 del 2015.

La modalità di pagamento, visto il successo riscontrato, resta invariata, ossia mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, in dieci rate mensili di pari importo, da gennaio ad ottobre.

Laddove non sia possibile l’addebito del canone sull’utenza è previsto il pagamento mediante versamento con Modello F24.

Versamento con Modello F24

Il modello F24 per pagare il Canone TV per uso privato va utilizzato:

  • in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24”.

È questo il caso dell’inquilino o comodatario che risiede in un’abitazione in cui l’utenza è ancora intestata al proprietario.

  • per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94)”.

Si tratta degli abitanti delle seguenti isole: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.

In caso di rinnovo dell’abbonamento TV, ovvero nei casi in cui il canone RAI sia dovuto per un apparecchio TV detenuto già da inizio anno, il pagamento potrà avvenire mediante pagamento in un’unica soluzione, ovvero in 2 o 4 rate, tenendo presente gli importi indicati nella Circolare n. 45/E/2016:

Modalità di versamento e importi
ModalitàScadenzaImporto
Unica soluzione31/01/2017Euro 90
Due rate semestraliI° rata – 31/01/2017II° rata – 31/07/2017Euro 45,94 per ogni rata,per un totale dovuto di euro 91,88.
Quattro rate trimestraliI° rata – 31/01/2017II° rata – 30/04/2017III° rata – 31/07/2017IV° rata – 31/10/2017
Euro 23,93 per ogni rata,per un totale dovuto di euro 95,72.

In caso di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell’apparecchio tv.

Compilazione del Modello F24

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono stati istituiti dalla Risoluzione n. 53/E del 7 luglio 2016:

–          Codice tributo TVRI, denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”, da utilizzare in caso di rinnovo dell’abbonamento TV;

–          Codice tributo TVNA, denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”, da utilizzare in caso di nuovo abbonamento TV.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, secondo le seguenti indicazioni:

  • campo “codice tributo”, inserire uno dei due suddetti codici;
  • campo “anno di riferimento”, indicare l’anno cui si riferisce il pagamento del canone nel formato AAAA (es. 2017);
  • campo “importi a debito versati”, l’importo da versare (non è possibile compensare con eventuali crediti d’imposta).

Esempio di compilazione di un rinnovo dell’abbonamento TV:

Scadenza invio del modello per la non detenzione di apparecchi TV

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non detengono apparecchi TV, devono dichiarare tale situazione mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva mediante apposito modello, dichiarando che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica”.

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la situazione di non detenzione.

Termini di presentazione

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto il 2017 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017 tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato anche tramite raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

La dichiarazione presentata dal 1 luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio la dichiarazione presentata nel luglio del 2017, avrà effetto per il canone del 2018) mentre se presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017).

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Dott. Luca Salvetti

Dottore Commercialista, specializzato in Controllo di Gestione e Consulenza Finanziaria alle imprese con la passione per l’Analisi Dati.
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